Art. 7
LEGGE 22 giugno 1954, n. 523
In vigore dal 14 ago 1954
Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all', è considerato a tutti gli effetti a totale carico dell'Amministrazione statale, dell'Ente o dell'Istituto che lo corrisponde ai sensi del comma primo dei predetto , come se 4, tale Amministrazione, Ente o Istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto per l'intero servizio utile.
Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto sia per la misura di esso, si stabilisce con l'applicazione delle norme previste dall'ordinamento dello Stato, dell'Istituto di previdenza o dell'Ente che, ai sensi del citato comma primo dell', ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario.
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