Art. 10

LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

In vigore dal 5 ott 1954
Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione già conseguita; l'interessato deve rifondere l'indennità una volta tanto già riscossa o le rate di pensione riscosse riferibilmente al periodo decorrente della data della riassunzione. La rifusione si effettua in unica soluzione oppure ratealmente, con trattenute sullo stipendio, per un periodo non superiore a dieci anni. La rifusione della indennità una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con l'applicazione dell'interesse al saggio legale. Le rate non rifuse prima della cessazione definitiva dal servizio vengono detratte dal nuovo trattamento il quiescenza diretto, indiretto o di riversibilità, con ritenute non superiori al quinto della pensione. Nel caso di cessazione dal servizio prima della scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente , la, domanda, se non ancora presentata, dev'essere prodotta dal dipendente o dagli altri aventi diritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione stessa.
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