Art. 2
LEGGE 22 giugno 1954, n. 523
In vigore dal 14 ago 1954
La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti.
Qualora uno stesso servizio sia utile in base a più di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento più favorevole.
Analogo criterio si adotta nel caso di più servizi utili simultaneamente resi.
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