Art. 1
LEGGE 22 giugno 1954, n. 523
In vigore dal 14 ago 1954
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il servizio prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonchè con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla ricongiunzione medesima.
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