Art. 11

LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

In vigore dal 14 ago 1954
Nulla è innovato nei oasi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di quiescenza, per la totalità dei servizi, in base alle norme di Stato. È fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere la liquidazione in base alle norme contenute nella presente legge, qualora sia consentita la ricongiunzione di altri servizi in applicazione del precedente .
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