Art. 9

LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

In vigore dal 14 ago 1954
Per il personale cessato, o che cessi dal servizio presso un'Amministrazione dello Stato o presso uno degli altri Enti di cui all' al quale con apposito provvedimento sia stato riconosciuto il diritto a trattamento di quiescenza e che abbia riassunto o riassuma servizio pensionabile presso altra Amministrazione. Ente di cui allo stesso , la ricongiunzione: dei servizi si effettua su domanda dell'interessato. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata, all'Amministrazione ed all'Ente presso cui ha avuto luogo la riassunzione entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione stessa o, se più favorevole entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'^ pensione o della indennità. Per coloro che già abbiano riassunto servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data predetta. La domanda di cui al comma precedente è comunicata d'ufficio all'Amministrazione o all'Ente tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza per il precedente servizio.
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