Art. 5
LEGGE 26 novembre 1953, n. 876
In vigore dal 27 mag 1958
La tredicesima, mensilità stabilita dalla presente legge assorbe l'indennità speciale di lire 20.000 annue, prevista dall' della legge 4 maggio 1951, n. 306.
PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1958, N. 474
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