Art. 2
LEGGE 26 novembre 1953, n. 876
In vigore dal 17 dic 1953
La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilità di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.
Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilità concessa con l' del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilità della predetta tredicesima mensilità agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell' del citato decreto n. 263-
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