Art. 7

LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

In vigore dal 17 dic 1953
All'onere di nove miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per un miliardo con il gettito della ritenuta di cui all', secondo comma, della legge medesima e per otto miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.
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