Art. 4

LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

In vigore dal 8 gen 1971
Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorchè svolgano attività lucrativa, la tredicesima mensilità di cui al precedente non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita. Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti .
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