Art. 3

LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

In vigore dal 17 dic 1953
Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonchè a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui al precedente , aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all' del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge.
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