Art. 5 · LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

Art. 5

LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

In vigore dal 27 mag 1958
La tredicesima, mensilità stabilita dalla presente legge assorbe l'indennità speciale di lire 20.000 annue, prevista dall' della legge 4 maggio 1951, n. 306. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1958, N. 474 .
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