Art. 11

LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463

In vigore dal 26 apr 1961
Disposizioni transitorie. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per i ciechi di cui all'annessa tabella, sarà inquadrato nei ruoli statali di cui all' purchè in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto" . b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma. Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione. Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato ottimo, non abbia la abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo "A. Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma, dovrà fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal uopo il Ministero potrà anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.
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