Art. 7
LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463
In vigore dal 5 dic 1952
Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Per l'ammissione al concorso per l'insegnamento elementare è necessario, oltre il possesso del diploma di abilitazione magistrale, quello del diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma.
I titolari dei posti di ruolo godono dello stato giuridico ed economico degli altri insegnanti elementari.
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