Art. 3
LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463
In vigore dal 7 apr 1960
Nelle Province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante è iscritto in ruoli speciali provinciali.
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1960, N. 190
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COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1960, N. 190
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