Art. 9
LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463
In vigore dal 5 dic 1952
Ai personale insegnante delle anzidette scuole elementari viene corrisposta la speciale indennità prevista dal terzo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463#art-9