Art. 9

LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463

In vigore dal 5 dic 1952
Ai personale insegnante delle anzidette scuole elementari viene corrisposta la speciale indennità prevista dal terzo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002.
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