Art. 10

LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463

In vigore dal 5 dic 1952
Gli insegnanti delle scuole per i ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per i ciechi con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.
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