Art. 15

LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463

In vigore dal 5 dic 1952
Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21 milioni derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 a carico del capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463 (Art. 15 Statizzazione delle scuole elementari per ciechi.) — Testo vigente | Portale Normativo