Art. 15
LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463
In vigore dal 5 dic 1952
Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21 milioni derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 a carico del capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463#art-15