Art. 6

LEGGE 14 marzo 1952, n. 128

In vigore dal 23 mar 1952
Per le voci aumentate o comunque modificate per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10, le maggiorazioni di cui ai precedenti , vanno applicate sulla misura del tributo risultante dagli aumenti o dalle modificazioni stabiliti dalla predetta legge.
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