Art. 10
LEGGE 14 marzo 1952, n. 128
In vigore dal 23 mar 1952
Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore delle presente legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse.
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