Art. 5

LEGGE 14 marzo 1952, n. 128

In vigore dal 23 mar 1952
Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato 4 al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: 159 (Permesso per la ricerca di sostanze minerali) da lire 1000 a lire 10.000. 161 (Decreto per concessioni minerarie) da lire 1000 a lire 20.000. 162 (Decreto che autorizza il trasferimento della concessione di miniere) da lire 1000 a lire 25.000. 207 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta di rifiuti) a) da lire 600 a lire 3.000; b) da lire 800 a lire 4.000; c) da lire 1.000 a lire 5.000; d) da lire 2.000 a lire 10.000; e) da lire 3.000 a lire 15.000.
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