Art. 4

LEGGE 14 marzo 1952, n. 128

In vigore dal 23 mar 1952
Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono triplicate: 57 (Costituzione di riserve chiuse). 60 (Licenza per la fabbricazione, raccolta e smercio di esplosivi e armi non da guerra). 117 (Istituzione borse valori). 118 (Autorizzazione per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere, ecc.). 119 (Autorizzazione per esercizio industrie assicurative). 157 (Licenza per fare opere o depositi su strade statali, ecc.). 158 (Autorizzazione a condurre acque e attraversare strade con condutture, ecc.). 160 (Autorizzazione a trasferire permessi di ricerca mineraria). 206 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle amministrazioni ferroviarie e postelegrafiche). 214 (Iscrizione nell'albo degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli).
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