Art. 2

LEGGE 14 marzo 1952, n. 128

In vigore dal 23 mar 1952
Le aliquote di tasse di concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate in ragione della metà: 52 (Licenza porto fucile). 54 (Licenza caccia). 66 (Licenza fabbricazione esplosivi), 67 (Licenza fabbricazioni polveri). 68 (Licenza deposito polveri piriche od esplosivi). 69 (Licenza deposito polveri senza fumo). 74 (Autorizzazione industria gas tossici). 77 (Licenza apertura teatri). 79 (Licenza accademie e trattenimenti vari). 81 (Licenza apertura circoli o scuole da ballo). 83 (Nulla osta per pellicole cinematografiche). 84 (Lettura e revisione copioni). 85 (Licenza vendita bevande alcooliche). 92 (Licenza arti tipografiche). 95 (Licenza di agenzie di prestiti sopra pegno). 96 (Licenza agenzie di affari). 100 (Autorizzazione nomina guardie particolari). 102 (Licenza per esercizio investigazione privata). 105 (Licenza locali meretricio). 147 (Dichiarazione opera di pubblica utilita). 154 (Licenza impianto funicolari, teleferiche, ecc.). 179 (Abilitazione di navi alla navigazione). 180 (Certificato immatricolazioni aeromobili). 181 (Certificato navigabilità aeromobili). 202 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri). 203 (Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari). 215 (Licenza di fabbricazione e montaggio di apparecchi e materiali radioelettrici). 216 (Licenza per riparazione e vendita di apparecchi radioelettrici).
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LEGGE 14 marzo 1952, n. 128 (Art. 2 Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative) — Testo vigente | Portale Normativo