Art. 9

LEGGE 14 marzo 1952, n. 128

In vigore dal 23 mar 1952
Nel caso di infrazione alle disposizioni della, presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative o da leggi speciali, la pena pecuniaria prevista dall' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall' del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
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