Art. 7
LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9
In vigore dal 3 feb 1952
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello Stato di previsione della entrata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.
Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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