Art. 5

LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9

In vigore dal 3 feb 1952
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione del lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge. Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575.
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