Art. 6
LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9
In vigore dal 3 feb 1952
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede fino alla concorrenza di 20 miliardi:
per 8 miliardi di lire, mediante prelevamento dal fondo di cui all' della legge 4 agosto 1948, n. 1108;
per 12 miliardi di lire con le entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento dell'addizionale alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, mano morta, registro, ipotecarie, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, aumento disposto con la legge 2 gennaio 1952, n. 1.
Per le altre eventuali occorrenze si provvederà con il ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.
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