Art. 2

LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9

In vigore dal 3 feb 1952
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all', lettera l) siano da consolidare o trasferire. Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche o dal Magistrato alle acque, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.
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LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9 (Art. 2 Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania) — Testo vigente | Portale Normativo