Art. 3
LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9
In vigore dal 3 feb 1952
La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuiti ai Provveditorati alle opere pubbliche e al Magistrato alle acque.
È in facoltà dei Provveditorati stessi e del Magistrato alle acque, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all' agli enti interessati, semprechè questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso i Provveditorati e il Magistrato alle acque, a mezzo degli Uffici del genio civile, esercitano la vigilanza sulle opere e provvedono alla conferma e al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.
Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private ed in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Per l'esecuzione di tutti gli altri lavori inerenti alla presente legge si provvederà con gare di appalto o a licitazione privata.
Solo in casi eccezionali, riconosciuta la necessità, il Ministro potrà autorizzare, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la trattativa privata o la esecuzione in economia in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.
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