Art. 4
LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9
In vigore dal 3 feb 1952
I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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