Art. 12

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all' è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per i trasporti, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo