Art. 16

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
. Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle, merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e ferroviari, nonché di quelli relativi alla vigilanza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI ZOLI - CAPPA - ALDISIO - LA MALFA - MALVESTITI - PACCIARDI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo