Art. 16
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295
In vigore dal 21 dic 1951
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Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la
tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito
regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato,
sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle
quali potrà essere riconosciuta l'origine delle, merci da estrarre
dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di
particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione
finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche
rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o
permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine
interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti
all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare
svolgimento dei servizi doganali e ferroviari, nonché di quelli
relativi alla vigilanza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
ZOLI - CAPPA - ALDISIO
- LA MALFA - MALVESTITI
- PACCIARDI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni
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