Art. 11

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali. È data altresì facoltà al personale ferroviario di accedere nel punto franco per eseguire gli accertamenti e le verifiche di sua spettanza
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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295 (Art. 11 Istituzione di un punto franco a Brindisi.) — Testo vigente | Portale Normativo