Art. 7

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica: 1) ai generi di monopolio 2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati; 3) alle armi portatili ed alle loro parti; 4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi; 5) ai bastoni ed agli ombrelli; 6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria; 7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; 8) ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali; 9) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate. Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale. Nel regolamento di cui all' saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.
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