Art. 4

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
Le aree comprese nella delimitazione di cui all' e costituite in punto franco, sono considerate fuori dalla linea doganale a norma dell' della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. Nelle aree stesse, salve le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco o trasporto di materiali o di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, anche di carattere industriale. Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esse, si considerano definitivamente uscito dallo Stato. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo .
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