Art. 1

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 14 gen 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di levante del porto, delimitato giusta la planimetria allegata alla presente legge: a nord: dallo stabilimento della Società Montecatini e dalla strada Sant'Apollinare; ad est: da una linea che parte dall'incrocio delle strade "vicinale Ponte Piccolo" e "vicinale Sant'Apollinare", corre in direzione 130° rispetto a nord e, dopo metri 240, piega in direzione 180°. A partire da tale gomito, la linea si mantiene in direzione nord-sud terminando in un punto sito alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia; a sud: da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86°, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospiciente la proprietà della ditta Feltrinelli e termina a metri 200 dal mare; da una linea nord-sud che, partendo da detto punto, forma con la precedente un angolo di 93°, della lunghezza di metri 120; da una linea est-ovest normale alla precedente della lunghezza di metri 80; da una linea sud-nord della lunghezza di metri 160 parallela alla ferrovia e al confine est della proprietà della ditta Feltrinelli; ad ovest: dallo stabilimento della ditta Feltrinelli (lato nord) fino alla banchina, dallo stabilimento della Società Montecatini .
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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295#art-1

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