Art. 12
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295
In vigore dal 21 dic 1951
L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all' è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per i trasporti, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.
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