Art. 6

LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116

In vigore dal 15 nov 1951
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà per ciò che riguarda le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.
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