Art. 5
LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116
In vigore dal 25 mar 1953
Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1951-52 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti relativi a:
1)
Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457
;
2) contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell' della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 30.000.000;
3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell' della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 30.000.000;
4) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell' e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 2.200.000.000 di cui:
a) per la costruzione di opere stradali ai sensi dell' della citata, legge n. 589, L. 600.000.000, destinate per L. 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell' della citata legge n. 589, L. 40.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, L. 80.000.000, destinate per L. 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell' della citata legge n. 589, L. 600.000.000, destinate per L. 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
e) per opere igieniche indicate agli della citata legge n. 589. L. 680.000.000, destinate per L. 340.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
f) per opere ospedaliere di cui all' della citata legge n. 589, L. 200.000.000.
Storico versioni
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