Art. 2
LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116
In vigore dal 15 nov 1951
Per l'esercizio finanziario 1951-52 è autorizzata la spesa di L. 31.285.000.000 per provvedere:
a) a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti riparazioni, sistemazioni e completamento di opere pubbliche esistenti per L. 24.090.000.000;
b) al ricupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime per lire 600.000.000;
c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per L. 1.000.000.000;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell' della legge 3 agosto 1949, n. 589, per L. 4.900.000.000;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonchè a concorsi e sussidi in dipendenza del secondo comma dell' della legge 3 agosto 1949, n. 589, per L. 695.000.000.
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