Art. 1
LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116
In vigore dal 15 nov 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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