Art. 4

LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116

In vigore dal 15 nov 1951
È stabilito per l'esercizio finanziario 1951-52 il limite d'impegno di L. 930.000.000 per: 1) annualità da corrispondere a Istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a riparazioni, e ricostruzioni di fabbricati destinati al ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici, a norma del punto secondo dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; 2) la concessione ai sensi dell'art. 16 (secondo e terzo punto) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 nonchè dell' della legge 25 giugno 1949, n. 409: a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alla ricostruzione e alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici; b) di contributi in sessanta semestralità da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a); c) di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai propri cari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari; 3) la concessione ad enti vari ed a cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli articoli 56 e 57 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, nonchè per la concessione ad Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
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