Art. 9

LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116

In vigore dal 15 nov 1951
Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1951-52 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale ed insulare, sarà ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, fra capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 31 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-10-31;1116#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo