Art. 9
LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116
In vigore dal 15 nov 1951
Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1951-52 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale ed insulare, sarà ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, fra capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 31 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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