Accordo

Art. 6

In vigore dal 4 feb 1952
Riguardo ai tributi interni gravanti nel territorio di una delle Parti contraenti sulle merci dell'altra Parte per quanto concerne la produzione, la lavorazione, la circolazione o il consumo delle merci stesse, ognuna delle Parti contraenti adotterà il trattamento da essa stabilito per le merci nazionali oppure il trattamento della nazione più favorita, se quest'ultimo è più vantaggioso per l'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-6

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