Accordo

Art. 5

In vigore dal 4 feb 1952
I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti, che vengono spediti attraverso il territorio di un terzo Paese, non saranno soggetti, alla loro importazione nei territorio dell'altra Parte contraente, a dazi, imposte o diritti doganali più elevati di quelli cui sarebbero soggetti se importati direttamente dai Paese di origine. Tali disposizioni si riferiscono tanto alle merci trasportate direttamente, quanto alle merci che durante il trasporto attraverso il territorio di un terzo Paese siano state sottoposte a trasbordo, a reimballaggio o a deposito nei magazzini.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-5

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