Accordo
Art. 2
In vigore dal 4 feb 1952
Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento
della nazione più favorita per tutto quanto riguarda i dazi, le imposte, i diritti doganali e le relative modalità di riscossione; la tariffazione, la classificazione delle merci e quant'altro concerne l'applicazione della tariffa doganale; la restituzione dei dazi, delle imposte e dei diritti doganali; nonché le prescrizioni, le formalità e i diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e magazzinaggio delle merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-2