Accordo

Art. 3

In vigore dal 4 feb 1952
I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o più elevati, nonché a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria originari da qualsiasi terzo Paese. Parimenti, i prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o più elevati, nonché a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria esportati nel territorio di qualsiasi terzo Paese.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-3

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