Accordo

Art. 9

In vigore dal 4 feb 1952
Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione o esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita: a) i campioni di merci; b) gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonché gli attrezzi necessari per lavori di montaggio; c) gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi; d) gli oggetti da riparare; e) gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati normalmente in commercio per il trasporto delle merci.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-9

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