Accordo
Art. 9
In vigore dal 4 feb 1952
Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia
d'importazione o esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita:
a) i campioni di merci;
b) gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonché gli
attrezzi necessari per lavori di montaggio;
c) gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi;
d) gli oggetti da riparare;
e) gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati
normalmente in commercio per il trasporto delle merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-9